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Il Decreto Legislativo
10 aprile 2006, n. 195, "Attuazione della direttiva
2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
Il decreto abroga il vecchio D.Lgs. 15/08/91, n.277, fissa:
- i valori limite di esposizione (LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak
= 200 µPascal (140 dB(C)));
- i valori di azione.
I valori di azione a loro volta si distinguono in:
- valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak
= 140 µPascal (137 dB(C)));
- valori inferiori di azione (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak
= 112 µPascal (135 dB(C))).
I parametri a cui fare riferimento sono:
- livello di esposizione giornaliero, LEX,8h;
- pressione di picco, ppeak.
Il nuovo decreto apporta delle sostanziali novità
rispetto al D. Lgs. n. 277/91 tra le quali:
- non obbligatorietà per il datore di lavoro di redigere
un registro degli esposti per i lavoratori esposti a livelli,
LEX,8h; > di 90 dB(A);
- i valori limite di esposizione sono più contenuti;
- è prevista la sorveglianza sanitaria per i lavoratori
esposti a livelli, LEX,8h; > di 85 dB(A);
- il datore di lavoro deve mettere a disposizione i dispositivi
di protezione individuale, DPI, per i lavoratori esposti
a livelli, LEX,8h; = di 80 dB(A);
- è previsto l'obbligo per i lavoratori esposti a
livelli, LEX,8h; = di 85 dB(A) di indossare i dispositivi
di protezione individuale, DPI;
- il datore di lavoro deve obbligatoriamente provvedere
alla formazione e all'informazione dei lavoratori esposti
a livelli, LEX,8h; = di 80 dB(A).
È importante sottolineare che quando i livelli di
esposizione superano o raggiungono i valori superiori di
azione, il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito,
indossati dal lavoratore, solo ai fini di valutare il rispetto
dei valori limite di esposizione.
Il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 187, "Attuazione
della direttiva 2002/44/CE relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"
Il decreto prescrive le misure per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti
o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.
Le vibrazioni sono distinte a seconda della tipologia di
trasmissione:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Il decreto fissa sia i valori limite di esposizione sia
i valori di azione:
1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato
a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo
di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato
a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato
a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo
di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
I parametri a cui fare riferimento sono:
- il valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a
un periodo di riferimento di 8 ore, A(8), calcolato conformemente
ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1
(2001), per il sistema mano braccio;
- il valore dell'esposizione giornaliera A (8) espressa
come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolato
conformemente ai capitoli 5, 6e 7, all'allegato A e all'allegato
B della norma ISO 2631-1 (1997), per il sistema corpo intero.
La valutazione del livello di esposizione può essere
effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni
relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro
utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione
delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una
misurazione. Come elementi di riferimento possono essere
utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni
contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
In base ai valori di esposizione il datore di lavoro deve:
- prevedere le misure di prevenzione e protezione per i
lavoratori;
- adoperarsi per preparare corsi di informazione e formazione
dei lavoratori;
- prevedere la sorveglianza sanitaria per ogni lavoratore
esposto a livelli superiori ai livelli di azione.
Inoltre spetta al medico competente incaricato redigere
le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore esposto
a livelli superiori ai livelli di azione.
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