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  Rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro  
     
 

A chi ci rivolgiamo: imprese edili, industriali, artigianali, commerciali, privati cittadini e tutti quei soggetti che operano in un ambiente di lavoro dove le condizioni di rumore o le sollecitazioni vibrazionali da macchinari, sono tali da richiedere un verifica della tollerabilità al disturbo generato.

Negli ambienti di lavoro, in cui sono presenti delle attività rumorose o si utilizzano macchinari a forte sollecitazione vibrazionale, la legislazione italiana si preoccupa di tutelare i lavoratori impiegati nelle varie mansioni, per prevenire l'insorgere di danni biologici. È importante a tal fine specificare che non sempre è facilmente individuabile la fonte di disturbo a cui un singolo soggetto è sottoposto. Basti pensare che, ad esempio in un cantiere edile, ogni operaio è interessato non solo alla rumorosità proveniente dalla lavorazione che sta eseguendo in prima persona, ma è sottoposto anche al disturbo generato da tutte le altre operazioni di cantiere, in maniera ed in tempi diversi, a seconda della posizione occupata durante le fasi di avanzamento dei lavori. Inoltre, sia il rumore che le vibrazioni emesse dai macchinari, dipendono da molteplici fattori, tra i quali le modalità di lavorazione ad esempio, che rendono la valutazione del rischio variabile da caso a caso.
È quindi indispensabile vagliare con cura tutte le possibili cause, dirette ed indirette per ogni singolo lavoratore, basandosi non solo su dati standard (banche dati), ma intervenendo in situ con opportune misurazioni, in modo tale da valutare sia l'attività della persona interessata, sia quelle degli altri lavoratori o macchine che operano contemporaneamente ad essa.

Lo Studio Associato di Ingegneria Martinelli e Russo, grazie alle conoscenze formative teoriche applicate ai casi reali, è in grado di individuare, già in fase progettuale, il layout ideale di lavoro all'interno di ogni contesto industriale, commerciale o cantieristico. Inoltre grazie ai supporti tecnologici e informatici a disposizione, è in grado di tracciare una linea di intervento per la risoluzione delle esposizioni elevate al rumore da parte dei lavoratori, mediante l'adozione degli idonei dispositivi di protezione individuale e/o la realizzazione delle opportune opere di bonifica.

 
       
 

La legislazione a cui fare riferimento è identificabile nei due seguenti decreti:

- Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195

- Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 187

 
     
 

Il Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"

Il decreto abroga il vecchio D.Lgs. 15/08/91, n.277, fissa:

- i valori limite di esposizione (LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 µPascal (140 dB(C)));
- i valori di azione.

I valori di azione a loro volta si distinguono in:

- valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 µPascal (137 dB(C)));
- valori inferiori di azione (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 µPascal (135 dB(C))).

I parametri a cui fare riferimento sono:

- livello di esposizione giornaliero, LEX,8h;
- pressione di picco, ppeak.

Il nuovo decreto apporta delle sostanziali novità rispetto al D. Lgs. n. 277/91 tra le quali:

- non obbligatorietà per il datore di lavoro di redigere un registro degli esposti per i lavoratori esposti a livelli, LEX,8h; > di 90 dB(A);
- i valori limite di esposizione sono più contenuti;
- è prevista la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli, LEX,8h; > di 85 dB(A);
- il datore di lavoro deve mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale, DPI, per i lavoratori esposti a livelli, LEX,8h; = di 80 dB(A);
- è previsto l'obbligo per i lavoratori esposti a livelli, LEX,8h; = di 85 dB(A) di indossare i dispositivi di protezione individuale, DPI;
- il datore di lavoro deve obbligatoriamente provvedere alla formazione e all'informazione dei lavoratori esposti a livelli, LEX,8h; = di 80 dB(A).

È importante sottolineare che quando i livelli di esposizione superano o raggiungono i valori superiori di azione, il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito, indossati dal lavoratore, solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 187, "Attuazione della direttiva 2002/44/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"

Il decreto prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Le vibrazioni sono distinte a seconda della tipologia di trasmissione:

- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Il decreto fissa sia i valori limite di esposizione sia i valori di azione:

1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:

- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2.

2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.

I parametri a cui fare riferimento sono:

- il valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8), calcolato conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001), per il sistema mano braccio;
- il valore dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolato conformemente ai capitoli 5, 6e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997), per il sistema corpo intero.

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
In base ai valori di esposizione il datore di lavoro deve:

- prevedere le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori;
- adoperarsi per preparare corsi di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere la sorveglianza sanitaria per ogni lavoratore esposto a livelli superiori ai livelli di azione.

Inoltre spetta al medico competente incaricato redigere le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore esposto a livelli superiori ai livelli di azione.